Art. 2.
(Definizioni).

      1. Ai sensi della presente legge si intende per:

          a) «lattanti»: i soggetti di età inferiore a dodici mesi;

          b) «bambini»: i soggetti di età compresa fra uno e tre anni;

          c) «alimenti per lattanti» ovvero «latti per lattanti» ovvero «formule per lattanti» ovvero «preparati per lattanti»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione dei lattanti nei primi sei mesi di vita, in grado di soddisfare da soli il fabbisogno nutritivo di tale fascia di età;

          d) «alimenti di proseguimento» ovvero «latti di proseguimento» ovvero «formule di proseguimento»: i prodotti alimentari destinati alla particolare alimentazione del lattante dopo il sesto mese di vita, costituenti il principale elemento

 

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liquido nell'ambito dell'alimentazione progressivamente diversificata per tale fascia di età;

          e) «prima infanzia»: fascia di età compresa tra la nascita e i tre anni;

          f) «sostituto del latte materno»: qualsiasi alimento o bevanda, incluse tisane e acqua, quando commercializzati o in altro modo rappresentati come sostituti parziali o totali del latte materno o umano;

          g) «alimento di transizione» o «alimento complementare» per lattanti e bambini: qualsiasi alimento industriale per uso diretto o utilizzato per preparazioni domestiche, usato come complemento del latte materno o di una formula infantile, introdotto nell'alimentazione dei lattanti e dei bambini con l'obiettivo di promuovere un progressivo adattamento agli alimenti comuni e di fornire un'alimentazione bilanciata e adeguata e tale da rispettare la maturità fisiologica e lo sviluppo neuropsicomotorio del bambino;

          h) «campione»: un'unità di prodotto fornita gratuitamente, un'unica volta per ricerca istituzionale;

          i) «presentazione speciale»: qualsiasi forma di presentazione di un prodotto relativa alla promozione commerciale dello stesso, che tende ad indurne la vendita e l'acquisto, quali confezioni promozionali, imballaggi di fantasia, confezioni che aggiungono altri prodotti non elencati dal presente articolo;

          l) «tettarella»: oggetto presentato o indicato per il processo di suzione nutritivo del bambino, con il fine di somministrare o veicolare alimenti o bevande;

          m) «succhiotto»: tettarella artificiale per la suzione del bambino senza finalità di somministrazione di alimenti, di farmaci o di bevande;

          n) «nota»: ciò che risalta in un'avvertenza, frase o testo. In caso di testo scritto, essa deve presentare caratteri di pari misura del testo informativo più visibile, in lettere maiuscole e in neretto. In

 

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caso di testo parlato, essa deve avere una forma chiara e udibile;

          o) «donazione»: fornitura gratuita di un prodotto in quantità superiore a quella caratterizzata come campione;

          p) «distributore»: persona fisica, persona giuridica o soggetto pubblico o privato, coinvolti, direttamente o indirettamente, nella commercializzazione o nell'importazione all'ingrosso o al minuto di un prodotto elencato nel presente articolo;

          q) «esposizione speciale»: qualsiasi modalità di esposizione di un prodotto al fine di farlo risaltare tra altri dentro uno stabilimento commerciale, quali, ad elencazione esemplificativa e non esaustiva, vetrine, prodotti in pila, piramidi o isole commerciali con ornamenti negli scaffali;

          r) «confezione»: il recipiente o pacco o imballaggio destinato a garantire la conservazione e a facilitare il trasporto e la manipolazione dei prodotti;

          s) «formula speciale»: quella la cui composizione è stata alterata con l'obiettivo di soddisfare le necessità dovute ad alterazioni fisiologiche o patologiche temporanee o permanenti, che non è contemplata nel regolamento tecnico specifico delle formule iniziali;

          t) «materiale educativo»: qualsiasi materiale scritto o audiovisivo destinato al pubblico in generale, quali foglietti, libri, articoli su riviste, cassette audio e video, INTERNET o altro che miri ad orientare sull'adeguato uso di prodotti destinati a lattanti e bambini;

          u) «materiale tecnico-scientifico»: qualsiasi materiale elaborato con informazioni tecnico-scientifiche comprovate su prodotti o relativo al tema delle conoscenze sulla nutrizione e della pediatria, destinato ad operatori professionisti della salute;

          v) «operatore sanitario»: persona occupata in una struttura sanitaria, a livello professionale o non professionale, inclusi i volontari e coloro che prestano lavoro non retribuito;

 

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          z) «strutture sanitarie»: istituzioni ovvero organizzazioni governative, non governative o private impegnate, direttamente o indirettamente, nella tutela della salute delle madri, dei lattanti e delle gestanti; asili nido e altre istituzioni che si occupano di bambini; operatori sanitari che esercitano la pratica privata;

          aa) «commercializzazione» o «marketing»: il mettere sul mercato un articolo e promuoverne la vendita da parte di compagnie implicate nella produzione, fornitura, importazione e vendita;

          bb) «personale di marketing»: ogni persona pagata, direttamente o indirettamente, da venditori, fornitori, produttori e importatori di qualsiasi prodotto che rientra nell'ambito di applicazione della presente legge;

          cc) «promozione commerciale»: l'insieme di attività informative e di persuasione, derivanti da imprese responsabili della produzione, manipolazione, distribuzione e commercializzazione, con l'obiettivo di indurre alla vendita o all'acquisto di un determinato prodotto; la divulgazione, con mezzi audiovisivi e visivi, ed il contatto diretto o indiretto con professionisti della salute. È escluso il contatto diretto o indiretto con il professionista della salute per la fornitura di informazione scientifica e di materiale tecnico- scientifico sui prodotti;

          dd) «etichetta»: qualsiasi iscrizione, legenda, immagine o altro materiale descrittivo o grafico che è scritto, stampato, impresso, impresso in rilievo o litografato, incollato o fuso sul recipiente o sull'imballaggio del prodotto.